
Investigazioni per Avvocati e Studi Legali, investigazioni-per-avvocati
Indagini Investigative a Milano, Idfox Investigazioni Difensive dal 1991
Siamo accreditati presso il CNF Consiglio Nazionale Forense e presso l'Ordine avvocati di Milano. Tel.+3902344223 L' Agenzia Investigativa Idfox Investigazioni Private dal 1991, Autorizzata a svolgere investigazioni private, aziendali e difensive e in costante collaborazione con diversi studi legali, Italiani ed Estero. Dal 1991 supporta gli studi legali con investigazioni a Milano altamente professionali, garantendo prove solide per le tue cause legali.
L'investigatore privato e le indagini difensive, Prezzi Costi Tariffe.
Il 28 Luglio 1989 il nuovo Codice di Procedura Penale (CPP) introdusse con il Decreto Legislativo n.217 la possibilità per l'investigatore di assumere il ruolo di Consulente Tecnico di Parte, o CTP. Richiedi una consulenza all'Agenzia Investigativa IDFOX Investigazioni Private dal 1991, Tel. 02-344223.
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Siamo accreditati presso il CNF Consiglio Nazionale Forense e presso l'mentali e testimoniali utilizzabili in giudizio per ambiti penali, civili, del lavoro e di famiglia.
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-Investigazioni Penali (Difensive): Ricerca di prove per la difesa (art. 397 c.p.p.), identificazione testimoni e accesso ai luoghi.
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Agenzia Investigativa Idfox Investigazioni Private dal 1991, Organizzazione Internazionale nella Tecnologia piu avanzata.
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Fonti ? Codice di procedura penale ? - Indagini preliminari e udienza preliminare ? Titolo VI bis - Investigazioni difensive
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Il titolare dell'agenzia IDFOX ®,S.r.l. è la Dott.ssa Margherita Maiellaro. La responsabile ha un'esperienza pluriennale nel campo ed ha conseguito una laurea in Giurisprudenza con diritto internazionale presso l'Università Luigi Bocconi. Da anni si occupa dei rapporti con clienti internazionali ed istituzionali, operanti in svariati settori, quali: informatica; assicurazioni; istituti finanziari; alta moda; infedeltà aziendale; marchi e brevetti; concorrenza sleale; violazione del patto di non concorrenza; tutela delle persone e della famiglia.
Il fondatore dell'agenzia Investigativa Idfox Srl e' Max Maiellaro, con oltre 30 anni di esperienze investigative maturate nella Polizia di Stato, già diretto collaboratore del Conte Corrado AGUSTA, ex Presidente dell'omonimo Gruppo AGUSTA SpA, inoltre è stato responsabile dei servizi di sicurezza di una multinazionale, nonché presso multinazionali operanti in svariati settori quale metalmeccanici, chimica, oreficeria, tessile, alta moda, elettronica e grande distribuzione, ha sempre risolto brillantemente ogni problematica investigativa connessa a: infedeltà aziendale, ai beni, dai marchi e brevetti dalla concorrenza sleale e alla difesa intellettuale dei progetti, violazione del patto di non concorrenza, protezione know-how ed alla tutela delle persone e della famiglia, nonché referente abituale di imprenditori, manager, multinazionali e studi Legali su tutto il territorio Italiano ed anche Estero.
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Le indagini difensive. Penale. Le indagini difensive. Caratteristiche, modalità, svolgimento. Il fascicolo del difensore e la sua utilizzazione.
Il ruolo dell'investigatore privato nelle indagini difensive
Pubblicato da Scienze Forensi Magazine in Criminologia ·
Il presente elaborato esplora il ruolo e le funzioni dell'investigatore privato nell'ambito delle indagini difensive, focalizzandosi in particolare sul processo di raccolta delle prove e sulla loro utilità processuale e analizzando il campo di applicazione e limiti delle attività investigative.
L'investigatore privato
La figura dell'investigatore privato è da sempre avvolta da un'atmosfera enigmatica e misteriosa; complici le innumerevoli comparse nei film hollywoodiani e il distorto immaginario collettivo, l'investigatore privato risulta tutt'oggi una delle figure più stereotipate e romanzate. La realtà però è che l'investigazione è un'attività chiaramente regolamentata e definita, che affonda le sue origini nel XIX secolo. Da un punto di vista legale la prima menzione al ruolo di investigatore privato si può datare al 1926, anno nel quale fu emanato il Testo Unico, una direttiva che stabiliva come solamente i professionisti autorizzati formalmente dal Prefetto potessero svolgere attività di investigazione o ricerca. Tuttavia fu solo nel 1931, con l'introduzione del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), che si ebbe una vera e propria definizione e regolamentazione degli istituti investigativi, all'epoca definiti "Istituti di Investigazioni Private e di informazioni Commerciali". Tale testo definiva quelli che sono tutt'ora i requisiti fondamentali di ogni istituto investigativo; tra questi si possono citare il divieto di vendita o cessione della licenza (in quanto strettamente personale), l'obbligo di esporre il tariffario delle prestazioni offerte, e la necessità per i titolari di non aver riportato condanne per delitti non colposi. Il TULPS rimase pressoché invariato fino al 2010, anno nel quale entrò in vigore in Decreto Ministeriale 269/2010, con il quale furono definiti dei nuovi e più stingenti requisiti minimi obbligatori per divenire titolare di un'agenzia investigativa, ovvero il possesso di una laurea almeno triennale in materie specifiche, lo svolgimento di attività continuativa come lavoratore dipendente per almeno tre anni presso un investigatore privato autorizzato da un minimo di cinque anni (con comprovato esito positivo attestato), la partecipazione a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private (presso Università riconosciute dal MIUR) e l'iscrizione alla Camera di Commercio. Inoltre, l'Art.5 del DM 269/2010 definisce le 7 aree operative dell'investigatore privato: attività di indagine in ambito privato, in ambito aziendale, in ambito commerciale, in ambito assicurativo, attività d'indagine difensiva, attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali, e attività di informazioni commerciali (Federpol, 2025).
L'attività di osservazione statica e dinamica
Una delle parti più importanti di un'indagine investigativa è sicuramente l'attività di osservazione, che può classificarsi in statica e dinamica. Essa rientra negli atti definiti atipici, ovvero attività che, pur non essendo espressamente disciplinate dal codice di rito, vengono utilizzate per la ricerca di informazioni ed elementi di prova utili ai fini delle indagini e della strategia difensiva . L'attività statica consiste principalmente nell'appostamento atto al documentare quanto occorra ai fini dell'investigazione; solitamente per questo tipo di attività vengono utilizzati strumenti quali microcamere, macchine fotografiche o anche dispositivi mobili come un semplice cellulare. Per organizzare un buon appostamento vi sono alcune regole di base da seguire, al fine di garantire la diminuzione dei rischi e la massimizzazione dei risultati. Sicuramente il punto di partenza per un investigatore che organizza questo genere di attività è cercare di carpire quante più informazioni possibili sul luogo fisico dove avverrà l'appostamento, come il livello di sorveglianza della zona (presenza di telecamere, sistemi di allarme, cani che possano segnalare la presenza di estranei), la presenza di altre persone (residenti, lavoratori, persone di passaggio), il livello di illuminazione (lampioni, luci automatiche) e la conformazione urbanistica (strade chiuse, vicoli ciechi, strade sterrate). Per questo motivo è importante che l'investigatore programmi una visita preventiva dell'area dove si svolgerà l'appostamento, al fine di organizzarlo al meglio e nei minimi dettagli; questo potrà aumentare notevolmente le probabilità di riuscita e la quantità di materiale raccolto (foto, video, registrazioni audio), garantendo allo stesso tempo che egli non venga notato o segnalato. Molti investigatori si basano sulla ben nota "Triade dell'appostamento", formata da tre elementi fondamentali che, se applicati all'atto dell'appostamento, ne aumentano le possibilità di buona riuscita: risultato/obbiettivo, discrezione e comodità.
Se l'attività di osservazione statica risulta non propriamente semplice, l'attività di osservazione dinamica è sicuramente più complessa e tortuosa. Essa infatti presuppone il pedinamento fisico della persona nei confronti della quale si svolge l'investigazione. Questo tipo di attività è finalizzata non solo al tracciamento degli spostamenti della persona, ma anche all'osservazione dei suoi comportamenti, atteggiamenti e contatti. La difficoltà principale in questo caso è rappresentata dalla necessità di risultare quanto più "invisibili" possibile; se il soggetto pedinato infatti si dovesse accorgere di essere seguito, non solo le sue azioni perderebbero genuinità e spontaneità, ma vi potrebbe anche essere una reazione negativa che potrebbe sfociare talora anche in atteggiamenti violenti o aggressivi. Perciò, al fine di tutelare la salute fisica e mentale tanto dell'investigatore quanto dell'investigato, è essenziale rispettare alcune regole di base. Innanzitutto è consigliabile impiegare due investigatori (in quanto una coppia di persone risulta meno sospetta rispetto ad un singolo elemento), mantenersi sempre a debita distanza, essere cauti nella registrazione di video o audio o nell'acquisizione di fotografie.
All'interno delle attività di osservazione dinamica è opportuno citare anche il cosiddetto pedinamento elettronico, che consiste nell'installazione e nel monitoraggio di un rilevatore GPS sul veicolo del soggetto, in modo da poter monitorare in tempo reale, tramite l'utilizzo di apposite app o programmi, gli spostamenti, le fermate e le permanenze. A tal proposito è essenziale specificare che questo genere di attività non costituisce in alcun modo un'intercettazione, in quanto non include la captazione occulta di messaggi e comunicazioni, opinione espressa anche dalla Corte di Cassazione.
Le riprese video/fotografiche
In passato le riprese video e fotografiche si basavano principalmente sull'utilizzo di attrezzature professionali quali fotocamere, videocamere (anche azionabili a distanza), microcamere nascoste e registratori audio. Tuttavia la rapida rivoluzione tecnologica degli ultimi anni ha contribuito a modificare anche le tecnologie impiegate per le investigazioni; infatti al giorno d'oggi la maggior parte degli investigatori ha deciso di avvalersi dell'utilizzo dello smartphone durante le attività investigative. Le ragioni appaiono chiare: maggiore maneggevolezza e versatilità, minore pericolo di attirare l'attenzione e maggiore facilità nel dissimulare i propri scopi (Mimmo, 2019).
A prescindere dal tipo di dispositivo utilizzato, è essenziale ricordare che qualsiasi prova ottenuta illecitamente perde il suo valore probatorio e non può essere presa in considerazione da un giudice. Una volta raccolte sufficienti prove video/fotografiche l'investigatore privato procederà a selezionare, con la collaborazione del difensore, gli elementi di maggiore utilità e ad includerli nel report finale (Aprile & Silvestri, 2009).
L'investigatore privato e le indagini difensive
Il 28 Luglio 1989 il nuovo Codice di Procedura Penale (CPP) introdusse con il Decreto Legislativo n.217 la possibilità per l'investigatore di assumere il ruolo di Consulente Tecnico di Parte, o CTP (sia per la difesa che per l'accusa) . Ma fu solo con la Legge n.397 del 2000 che si arrivò a stabilire che "[…] il difensore, a mezzo di sostituti o di consulenti tecnici, ha la facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito […] e può essere svolta, su incarico del difensore, da investigatori privati autorizzati". Da allora l'investigatore privato acquisì una particolare valenza nella sfera dei processi civili e penali (Pasqualino, 2020). In particolare, nell'ambito delle indagini difensive, egli assunse un ruolo di centrale importanza: l'investigatore infatti è responsabile non solo dell'accertamento della responsabilità penale di un individuo, ma anche della conferma, o in alternativa della confutazione, delle indagini svolte dalle forze dell'ordine (siano esse Polizia Giudiziaria, Carabinieri o Guardia di Finanza). È perciò importante che l'investigatore al quale viene affidato un simile incarico non si limiti a ripetere le indagini già svolte dalle forze dell'ordine, ma che si dedichi piuttosto alla ricerca di nuovi dettagli e informazioni, producendo così un report finale che fornisca un reale contributo al processo. Per tale motivo è essenziale che l'investigatore conduca sempre le sue indagini basandosi sul metodo scientifico, che permette di giungere a conclusioni che siano comprensibili e verificabili anche da persone esterne al caso (Gariboldi, 2024). Queste attività sono normate dall'art. 327 bis del CPP, che prevede la presenza di conferimento dell'incarico scritto da parte del difensore, degli elementi giustificativi dell'indagine e del termine della stessa; tale articolo specifica anche che queste indagini difensive sono permesse in ogni stato e grado del procedimento, nell'esecuzione penale e per promuovere giudizio di revisione (Mimmo & Agavrilesei, 2021).
Oltre allo svolgimento di indagini difensive, l'investigatore privato ha facoltà di essere ascoltato come testimone diretto (Art.194 del c.p.p), come testimone indiretto (Art.195 del c.p.p) o come consulente tecnico di parte (Art.501 del c.p.p) (Pasqualino, 2020).
La documentazione delle attività e la loro utilizzabilità processuale
Prima di trattare l'argomento dell'utilizzabilità processuale della documentazione raccolta dall'investigatore privato, è opportuno chiarire che la licenza non è sufficiente ad autorizzare quest'ultimo a svolgere indagini difensive; infatti il prefetto deve concedere a colui che è già investigatore privato (ovvero già in possesso di licenza di cui all'art. 134 TULPS) un'ulteriore autorizzazione che lo legittima a svolgere questo tipo di indagini (Art. 222 disp. att.). È inoltre importante menzionare l'art. 200 comma 1 lett. B della Legge 397/2000, che garantisce il segreto professionale: l'investigatore privato autorizzato infatti non può essere obbligato a deporre su quanto ha conosciuto per ragione della propria professione. Infine è utile ricordare che, in accordo all'art. 103 co. 2 e 5 c.p.p., all'investigatore privato autorizzato sono estese le medesime garanzie di libertà previste dal c.p.p. in favore del difensore, del sostituto e del consulente tecnico (Picozzi & Intini, 2009). Per quanto concerne la fase processuale, l'investigatore privato autorizzato può rivelarsi utile non solo per la raccolta e la catalogazione delle prove, ma anche per la loro esposizione. Infatti, nell'ambito del processo, durante la fase di assunzione di informazioni il difensore può condurre un'intervista formulando domande all'investigatore privato o chiedendogli di narrare liberamente i fatti di cui egli è a conoscenza (verbalizzando integralmente ogni dichiarazione come da art. 134 ss. c.p.p.). Oltre a fornire una testimonianza, l'investigatore è anche responsabile della redazione di un report/relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, che include generalmente un riassunto dettagliato dell'investigazione corredato da prove video-fotografiche. Grazie alla legge 397/2000, il difensore può formare e presentare direttamente al Giudice per le indagini preliminari un proprio fascicolo che includa tutti gli elementi di prova in favore del proprio assistito (art. 391 opties commi 1 e 2). Questo fascicolo viene conservato preso l'ufficio del G.I.P. dopo la chiusura delle indagini, e il Pubblico Ministero ha diritto di visionarlo prima che il Giudice assuma la propria decisione. Il difensore può inoltre presentare le prove a favore del proprio assistito anche al Pubblico Ministero (art. 391-octies, comma 4, c.p.p.). Queste prove hanno un ruolo cruciale in ambito dibattimentale (art. 391-decies) (Canzio & Luparia, 2018).
Campo di applicazione e limiti delle investigazioni
Come sopra menzionato, l'investigatore privato ha facoltà di intraprendere indagini per conto di privati, enti pubblici, aziende e avvocati, al fine di ricercare elementi di prova, utili in sede di processo sia civile che penale. Tuttavia, vi sono dei limiti nelle attività che si possono svolgere durante un'investigazione, che se non rispettati possono prefigurare i reati di violazione di domicilio (art. 614 c.p.), il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.), e l'interferenza illecita nella vita privata (art. 615 bis c.p.) (Fulco & Bolognini, 2009). Per questi motivi l'investigatore privato deve sempre agire nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal Garante della privacy e senza arrecare danni a terzi e cose, al fine di non incorrere in pesanti sanzioni o, in alcuni casi, persino nella reclusione (Scabini, 2018). È inoltre importante ricordare che la base di un'investigazione di successo è il rispetto delle regole e l'attenzione ai dettagli, per garantire in ogni momento la tutela di tutte le parti coinvolte (cliente, soggetto dell'investigazione e investigatore stesso).
Conclusioni
In conclusione è opportuno ricordare che le investigazioni private riguardano la sfera personale e familiare dell'individuo, e che ciò spesso comporta la gestione di situazioni complesse e delicate; per questo motivo è essenziale che l'investigatore privato mantenga sempre alti livelli di professionalità e di riservatezza, ma anche che disponga della sensibilità necessaria a fornire supporto al proprio cliente nel caso di situazioni psicologicamente difficili, determinate dall'acquisizione di notizie o di prove che per loro natura possono risultare non semplici da assimilare . Il ruolo dell'investigatore privato non dovrebbe mai essere sottovalutato ma anzi valorizzato, soprattutto per il suo valore nell'ambito delle indagini difensive dove le attività investigative e le prove raccolte possono rivelarsi cruciali per determinare l'esito di una sentenza; per tale motivo risulta fondamentale rivolgersi sempre a professionisti del settore che operino secondo un preciso codice etico e deontologico, e che comprendano l'importanza della loro responsabilità non solo legale ma anche morale.
Le indagini Difensive possano essere svolte anche dall'agenzia investigativa AUTORIZZATA o dalla Procure della Repubblica per il tramite della Polizia Giudiziaria. Procura della Repubblica , per il principio della ricerca della verità dovrebbe ricercare anche gli elementi favorevoli all'indagato.
Le investigazioni penali poste in essere dagli investigatori privati autorizzati per ricercare elementi probatori a favore della parte offesa o a favore della parte accusata di aver commesso il fatto, può aiutare il quadro probatorio già sviluppato dalla Procura della Repubblica; a dimostrare che la parte accusata non ha commesso il fatto a causa di errori nella raccolta delle prove, portando quindi nel processo nuovi elementi che consentiranno al giudice di ricostruire ex novo un quadro più completo alla realtà. Grazie al nostro team di affermati consulenti in varie discipline siamo specializzati nelle indagini ed investigazioni difensive:
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Nel "nuovo" processo penale le investigazioni difensive sono spesso la chiave di volta di una difesa vincente. Legge n. 397 del 2000 e art. 327 bis c.p.p..
ispositivo dell'art. 391 octies Codice di procedura penale
Fonti ? Codice di procedura penale ? LIBRO QUINTO - Indagini preliminari e udienza preliminare ? Titolo VI bis - Investigazioni difensive
(1)1. Nel corso delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare, quando il giudice deve adottare una decisione con l'intervento della parte privata , il difensore può presentargli direttamente gli elementi di prova a favore del proprio assistito.
2. Nel corso delle indagini preliminari il difensore che abbia conoscenza di un procedimento penale può presentare gli elementi difensivi di cui al comma 1 direttamente al giudice, perché ne tenga conto anche nel caso in cui debba adottare una decisione per la quale non è previsto l'intervento della parte assistita(3).
3. La documentazione di cui ai commi 1 e 2 è inserita nella parte del fascicolo informatico riservata al difensore. I documenti redatti e depositati in forma di documento analogico sono conservati in originale o, se il difensore ne chiede la restituzione, in copia, presso l'ufficio del giudice per le indagini preliminari. Della documentazione il pubblico ministero può prendere visione ed estrarre copia prima che venga adottata una decisione su richiesta delle altre parti o con il loro intervento. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il fascicolo del difensore è inserito nel fascicolo di cui all'articolo 433(4)(5).
4. Il difensore può, in ogni caso, presentare al pubblico ministero gli elementi di prova a favore del proprio assistito.
3. La documentazione di cui ai commi 1 e 2 è inserita nella parte del fascicolo informatico riservata al difensore. I documenti redatti e depositati in forma di documento analogico sono conservati in originale o, se il difensore ne chiede la restituzione, in copia, presso l'ufficio del giudice per le indagini preliminari. Della documentazione il pubblico ministero può prendere visione ed estrarre copia prima che venga adottata una decisione su richiesta delle altre parti o con il loro intervento. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il fascicolo del difensore è inserito nel fascicolo di cui all'articolo 433.
__________________
(1) Tale articolo, come l'intero Titolo all'interno del quale è inserito, è stato aggiunto dall'art. 11, della l. 7 dicembre 2000, n. 397.
(2) Si tratta ad esempio della decisione sulla richiesta di archiviazione della notizia di reato ex art. 410 e delle decisioni sulle richieste provenienti dalla difesa, come nel caso di richiesta di revoca di misura cautelare ex art. 299, comma 3.
(3) Ne sono esempi le decisioni sulle richieste cautelari del P.M., emesse all'insaputa della persona sottoposta ad indagine ex art. 292 o la richiesta di autorizzazione all'intercettazione ex art. 267.
(4) Quindi tali contenuti rimangono segreti per la parte pubblica fino al momento in cui la difesa viene coinvolta nell'emanazione di una decisione del giudice.
(5) Comma modificato dall'art. 20, co. 1, lett. b) del D.Lgs 10 ottobre 2022 n. 250 (c.d. "Riforma Cartabia).
Tale disposizione riguarda la formazione del fascicolo del difensore ed è una delle novità più importanti introdotte dalla Legge n. 397 del 2000, sempre nell'ottica di rendere effettiva la parità tra accusa e difesa.
Spiegazione dell'art. 391 octies Codice di procedura penale
L'art. 391-octies c.p.p. si occupa del potere del difensore di produrre gli elementi di prova raccolti attraverso la propria attività di investigazione difensiva.
I commi 1 e 2 disciplinano talune ipotesi in cui il difensore ha la facoltà di presentare direttamente al giudice le risultanze investigative raccolte:
* ai sensi del comma 1, durante le indagini preliminari e l'udienza preliminare, il difensore può presentare direttamente al giudice gli elementi di prova a favore del proprio assistito quando il giudice deve adottare una decisione con l'intervento della parte privata. Ad esempio, quando il giudice deve decidere in ordina ad una richiesta di archiviazione della notizia di reato in seguito ad opposizione della parte offesa (art. 410 del c.p.p.).
* il comma 2 poi precisa che, durante le indagini preliminari, se il difensore ha conoscenza di un procedimento penale, egli può presentare gli elementi di prova a favore del proprio assistito direttamente al giudice affinché quest'ultimo ne tenga conto anche nel caso in cui debba adottare una decisione per la quale non è previsto l'intervento della parte assistita. Ad esempio, quando il giudice per le indagini preliminari deve decidere sulla richiesta cautelare del pubblico ministero.
Il comma 3 dispone che la documentazione prodotta viene a costituire il fascicolo del difensore. Questa norma è stato recentemente modificato dalla riforma Cartabia (d.lgs. 150 del 2022). Attualmente, è previsto che la documentazione, che è presentata dal difensore, deve essere inserita nella parte del fascicolo informatico riservata al difensore.
Inoltre, i documenti redatti e depositati in forma analogica sono conservati in originale (o in copia, se il difensore ne chiede la restituzione) presso l'ufficio del giudice per le indagini preliminari.
Poi, sempre ai sensi del comma 3, il pubblico ministero può prendere visione ed estrarre copia della documentazione soltanto quando deve essere adottata una decisione su richiesta delle altre parti o con il loro intervento. In pratica, il contenuto del fascicolo rimane segreto per la parte pubblica fino al momento in cui la difesa venga coinvolta nell'emanazione di una decisione del giudice.
Dopo la chiusura delle indagini preliminari, il fascicolo del difensore è inserito nel fascicolo del pubblico ministero (fascicolo di cui all'art. 433 del c.p.p.).
Infine, il comma 4 stabilisce comunque che, ad ogni modo, al fine di prevenire la formulazione stessa di richieste, il difensore può presentare anche direttamente al pubblico ministero le proprie deduzioni ed i propri elementi di prova.
Massime relative all'art. 391 octies Codice di procedura penale
Cass. pen. n. 28708/2010
In tema di rito abbreviato, è utilizzabile l'attività di indagine, espletata dal P.M. dopo l'instaurazione del rito, diretta a contrastare le risultanze delle investigazioni difensive alla cui ammissione sia stata subordinata la richiesta del giudizio speciale. (Rigetta, App. Trento, 10/12/2008).
(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 28708 del 9 giugno 2010)
Cass. pen. n. 7070/2009
Il giudice dell'appello cautelare, a cui sono presentati gli elementi di prova raccolti dal difensore a favore del proprio assistito, ha l'obbligo non solo di valutazione degli stessi ma di motivazione, ove li disattenda, circa le ragioni della ritenuta minore valenza rispetto alle altre risultanze processuali (Annulla con rinvio, Trib. lib. Palermo, 15/07/2009)
(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 7070 del 27 novembre 2009)
Cass. pen. n. 28662/2008
La presentazione al giudice degli elementi di prova raccolti dal difensore a favore del proprio assistito ne implica non solo l'acquisizione ma anche la valutazione con il conseguente obbligo, ove siano disattesi, di motivazione circa le ragioni della ritenuta minore valenza rispetto alle altre risultanze processuali. (Rigetta, Trib. lib. Catania, 5 novembre 2007).
(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 28662 del 27 maggio 2008)
Cass. pen. n. 31683/2008
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma primo-bis, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3 e 111, commi secondo, terzo e quinto, Cost., nella parte in cui consente, nel giudizio abbreviato, l'utilizzabilità delle indagini difensive anche in difetto del consenso del P.M., poiché il diritto di quest'ultimo al contraddittorio può essere assicurato disponendo un congruo differimento dell'udienza, onde consentire lo svolgimento delle contro-investigazioni suppletive eventualmente necessarie, ovvero attivando - anche su sollecitazione dello stesso P.M. - i poteri officiosi di cui all'art. 441, comma quinto, cod. proc. pen., per le necessarie integrazioni probatorie. (V. Corte cost. n. 115 del 2001, n. 57 del 2005 e n. 245 del 2005, n. 16 del 1994). (Dichiara inammissibile, Gip Trib. Macerata, 2 Maggio 2007).
(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 31683 del 31 marzo 2008)
Cass. pen. n. 43349/2007
Le dichiarazioni assunte dal difensore dell'indagato nell'ambito di attività di investigazione difensiva hanno lo stesso valore probatorio astratto delle dichiarazioni acquisite dal P.M., salva la valutazione di attendibilità intrinseca dei dichiaranti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto congruamente motivata la valutazione dei giudici di merito, a parere dei quali i soggetti interrogati dal difensore — tutti parenti ed amici dell'indagato —, erano intrinsecamente non credibili).
(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 43349 del 17 ottobre 2007)
Cass. pen. n. 40194/2007
La morte del testimone consente, ai sensi dell'art. 512 cod.proc.pen., quale circostanza sopravvenuta e imprevedibile, la lettura delle dichiarazioni dallo stesso rese in sede di indagini difensive a norma dell'art. 391 bis cod.proc.pen., e allo stesso tempo legittima l'interessato a chiedere ed ottenere l'ammissione di altra prova testimoniale equipollente a quella non potuta esperire in ragione del sopravvenuto decesso (fattispecie in tema di giudizio di revisione). (Annulla con rinvio, App. Catania, 31 Ottobre 2005).
(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 40194 del 27 settembre 2007)
Cass. pen. n. 40232/2006
In tema di indagini difensive, la richiesta al pubblico ministero di disporre l'audizione della persona informata su fatti di interesse per l'investigazione del difensore, che si sia avvalsa della facoltà di non rendere dichiarazioni, deve indicare le circostanze in relazione alle quali si vuole che la persona sia sentita e le ragioni per le quali si ritiene che esse siano utili alle indagini, con la conseguenza che, in difetto di tali indicazioni, il pubblico ministero non ha l'obbligo di provvedere. (Dichiara inammissibile, Trib. lib. Roma, 1 Settembre 2006).
(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 40232 del 23 novembre 2006)
Cass. pen. n. 2924/2005
Nel procedimento conseguente all'appello proposto dalla difesa contro l'ordinanza reiettiva della richiesta di revoca della misura coercitiva è legittima l'ammissibilità della documentazione relativa ad elementi probatori nuovi riguardanti lo stesso fatto, acquisita anche all'esito di indagini difensive, sempre che tale produzione rientri nell'oggetto dei motivi di impugnazione, i quali hanno la funzione di determinare e delimitare l'oggetto del giudizio del procedimento de quo,che mantiene la natura di mezzo di gravame. (Rigetta, Trib. lib. Lecce, 26 Agosto 2005).
(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 2924 del 13 dicembre 2005)
Cass. pen. n. 9952/2005
La sanzione di perdita di efficacia della misura cautelare prevista dall'art. 309 c.p.p., comma quinto, si applica esclusivamente nei casi in cui il P.M. abbia omesso di trasmettere al Tribunale del riesame atti favorevoli all'indagato da lui non conosciuti né conoscibili e pertanto non è applicabile nel caso di mancata trasmissione della documentazione relativa alle investigazioni difensive.
(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 9952 del 4 marzo 2005)
Cass. pen. n. 19502/2003
L'obbligo dell'Autorità procedente di trasmettere al Tribunale del riesame, oltre agli atti di cui all'art. 291, 1° co., c.p.p., anche "tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini" va circoscritto a quegli atti, documenti o risultanze acquisiti dalla stessa Autorità e di cui la difesa non ha l'immediata disponibilità. Non rientrano in tale novero i risultati favorevoli delle investigazioni difensive, i quali, essendo nella piena disponibilita del difensore, possono essere presentati dal medesimo "direttamente" al giudice, secondo l'espressa previsione dell'art. 391 octies c.p.p., con l'effetto che la rappresentazione delle ragioni fondate su detti risultati investigativi finisce con il trovare, comunque, compiuta realizzazione nel precedimento di riesame, dove ha piena applicazione il principio del contraddittorio processuale.
(Cassazione penale, sentenza n. 19502 del 24 febbraio 2003)
Cass. pen. n. 13552/2002
Gli elementi di prova raccolti dal difensore ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p. sono equiparabili, quanto ad utilizzabilità e forza probatoria, a quelli raccolti dal pubblico ministero e, pertanto, il giudice al quale essi siano stati direttamente presentati ai sensi dell'art. 391 octies stesso codice non può limitarsi ad acquisirli, ma deve valutarli unitamente a tutte le altre risultanze del procedimento, spiegando - ove ritenga di disattenderli - le relative ragioni con adeguato apparato argomentativo. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha annullato con rinvio, per mancanza di motivazione, l'ordinanza di un tribunale del riesame il quale, a fronte di dichiarazioni prodotte dalla difesa a conferma di un alibi, si era limitato ad osservare che la loro effettiva attendibilità avrebbe dovuto essere verificata dall'autorità giudiziaria procedente).
(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 13552 del 30 gennaio 2002)
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